Arrivano dei chiarimenti sul profilo dell’Operatore Scolastico utili per la compilazione della domanda per le Graduatorie III fascia ATA.
I titoli d’accesso per la nuova figura dell’operatore scolastico sono stati aggiornati tramite una FAQ ministeriale. Gli aspiranti possono inserirsi anche con diploma, ma devono associarlo sempre all’OSA e alla certificazione digitale.
Titoli d’accesso per l’operatore scolastico per l’inserimento nella Graduatorie III fascia ATA
Per diventare operatore scolastico nella terza fascia ATA, sono richiesti i seguenti titoli:
- Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali (OSA) e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD).
In alternativa:
- Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017, con promozione alla classe IV. Deve emergere il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del periodo di istruzione, unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
Nonché:
- Diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni, unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
Il chiarimento del Ministero dell’Istruzione in una FAQ
Domanda: Posso accedere al profilo professionale di operatore scolastico con la sola certificazione di competenze socio-assistenziali?
Risposta: Il Ministero ha specificato che il solo attestato OSA non è considerato titolo d’accesso.
NO. Per l’accesso al profilo professionale di operatore scolastico non è sufficiente la sola certificazione di competenze socio-assistenziali ma occorre anche uno dei titoli di studio previsti dal d.m. 89 del 21 maggio 2024 (articolo 2, comma 5).
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla FAQ 30 del Ministero.
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