Home » Scuola senza pace, le maestre nel mirino (anche) della Cassazione

Scuola senza pace, le maestre nel mirino (anche) della Cassazione

by Unicobas Lombardia
Scuola senza pace, le maestre nel mirino anche della Cassazione

Scuola senza pace, le maestre nel mirino (anche) della Cassazione. Di Vittorio Lodolo D’Oria.

Ci mancava la Cassazione. Ora, l’invasione di campo della Giustizia nella scuola può dirsi completata. La recente sentenza N. 30123/2025 – riporta il sito Brocardi.it – “…ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un allievo che ha dovuto sopportare per mesi la visione delle violenze perpetrate dalle insegnanti su alcuni dei suoi compagni di scuola.

Pur non essendo stato vittima dei maltrattamenti, i genitori avevano chiesto un risarcimento per la violenza indiretta subita dal minore. La Suprema Corte ha stabilito che chi subisce traumi psicologici per aver assistito a violenze e maltrattamenti in classe ha gli stessi diritti di tutela e risarcitori delle vittime dirette.  Non possono sussistere condotte educative e di correzione, a scuola, attraverso intimidazioni fisiche e psicologiche che creano disagi anche in chi non le subisce direttamente. …Ne consegue che, colui che vede in classe un compagno maltrattato, può sviluppare gli stessi sintomi di stress traumatico della vittima diretta. Un trauma che va riconosciuto e anche risarcito eventualmente”.

Scuola senza pace

Il ragionamento sembra filare ma le cose stanno assai diversamente. La scuola funziona bene senza alcuna necessità di indagini penali ed è particolarmente sicura per i minori che la frequentano, assai più della famiglia in cui essi stessi vivono.

È dotata di un proprio sistema di controllo e intervento tempestivo quale la vigilanza esercitata dal dirigente scolastico e dai suoi delegati. Non vi è dunque alcuna ragione per la quale il dirigente scolastico debba essere cortocircuitato dai genitori degli alunni che si rivolgono direttamente all’Autorità Giudiziaria (A.G.).

Certamente il capo d’istituto, oltre a esercitare attività di controllo e vigilanza, comprende – meglio di chiunque altro – tematiche e problematiche dell’ambiente scolastico. Può inoltre garantire un pronto intervento, anche estremo, come l’affiancamento, l’ispezione, la sospensione cautelare o altro ancora.

Al contrario le indagini giudiziarie si caratterizzano per la loro lunghezza, la farraginosità, gli alti costi, l’impiego di molto personale, le inevitabili incomprensioni/interpretazioni delle intercettazioni (gli inquirenti non sono addetti ai lavori in ambito scolastico).

Proprio questa cortocircuitazione del dirigente scolastico, da parte dei genitori che si rivolgono all’A.G., determina un fenomeno unico nel suo genere: infatti nei Paesi occidentali non esistono processi per maltrattamenti a scuola proprio per l’intervento tempestivo del preside. Siamo perciò di fronte a un’anomalia tutta italiana, a meno che non si voglia sostenere che le sole maestre italiane sono “cattive”.

Scuola senza pace

Se poi ci concentriamo sui metodi d’indagine che l’A.G. utilizza nella scuola dell’Infanzia e della Primaria, le perplessità non possono che aumentare. Basti pensare all’uso delle audiovideointercettazioni (AVI): queste presentano numerosi limiti quali la cosiddetta “pesca a strascico” senza contingentamento dei tempi di intercettazione, la decontestualizzazione, la selezione avversa dei progressivi, la trascrizione drammatizzata delle AVI e talvolta creativa degli inquirenti di turno (tutti non-addetti-ai-lavori in ambito educativo e pedagogico: Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale, polizia Postale).

Si consideri inoltre che,

mediamente, della totalità delle AVI viene contestata una percentuale compresa tra lo 0,1 e lo 0,4%. Ciò significa che gli inquirenti giudicano appropriato il 99,6-99,9% delle AVI, mentre reputano improprie – da vedere se a torto o ragione – una minima parte delle condotte professionali delle maestre.

A riguardo dell’inconsistenza della reale pericolosità delle maestre nei confronti degli alunni, basta rilevare due dati inconfutabili: gli arresti in flagranza di reato sono l’1% dei circa 500 casi di procedimenti penali contro le maestre negli ultimi 11 anni, con l’assenza assoluta di certificazioni mediche recanti lesioni importanti nei confronti dei minori.

Le lungaggini di un’inchiesta non servono inoltre a interrompere un comportamento poco professionale di una maestra, mentre è sufficiente il deciso e tempestivo intervento del dirigente scolastico.

Viene dunque il sospetto – come affermava Gherardo Colombo il 26.06.16 alla rivista “Il dubbio” – che, in tale ambito, l’azione giudiziaria sia finalizzata prevalentemente alla ricerca della prova, anziché alla prevenzione del reato.

Passando poi a interrogarci

sui metodi correttivi a disposizione delle maestre nel crescere i loro alunni, va tenuto in considerazione quanto sostiene la Cassazione: “…non possono sussistere condotte educative e di correzione, a scuola, attraverso intimidazioni fisiche e psicologiche che creano disagi anche in chi non le subisce direttamente”. 

Compiliamo ora, per esercizio, un elenco delle pratiche da rigettare secondo il disposto della suprema Corte: far indossare il cappello d’asino, far saltare la merenda, isolare il Gianburrasca all’ultimo banco o espellerlo dalla classe, confinarlo sulla sediacamomilla, spedirlo dietro la lavagna, imporgli il silenzio dritto contro il muro e via discorrendo.

Ora che abbiamo soddisfatto il politically correct riempiendo la “lista nera” dobbiamo redigere la “lista bianca” di cui, però, ancora oggi, nessuno dispone. Finora le maestre hanno operato al buio, ricorrendo al solo buon senso, a loro rischio e pericolo, all’insaputa dei metodi correttivi leciti per poter esercitare la loro “gravosa” professione.

Verosimilmente siamo ancora vittime dei fumi del ’68, quando passò il refrain del “vietato vietare”. Oggi riprendererichiamare sgridare è peccato, nonostante la validità millenaria della correzione: “Figlio mio non disprezzare la correzione… non ti perdere d’animo quando sei ripreso… qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia ma di tristezza; dopo però reca un frutto di pace e di giustizia” (Lettera agli Ebrei 12,5-7.11-13)

Altra questione di primaria importanza

è la definizione giuridica dell’art. 572 c.p. che ha come titolo “Maltrattamenti in famiglia”. Aver esteso l’applicazione dell’articolo alla scuola richiedeva prima di fissare le differenze che intercorrono tra l’ambiente familiare e la scuola. L’ambiente scolastico è affatto diverso da quello domestico al punto da essere giuridicamente definito “parafamiliare” per almeno sette motivi: a) in famiglia la mamma si occupa di educare il bimbo nella comunità familiare ristretta, mentre la maestra introduce il bimbo alla socializzazione nella classe di appartenenza; b) la scuola, a differenza della dimora che è considerata ambiente privato, è luogo pubblico.

Diventa perciò assurdo – cosa assai frequente – pretendere che una maestra redarguisca un alunno in privato per non umiliarlo; c) la scuola ospita una relazione professionale (maestra-alunno) mentre a casa c’è una relazione genitoriale/affettiva domestica; d) la scuola accoglie inoltre una comunità allargata con rapporto fino a 1:29 vs una comunità ristretta dove il rapporto madre/figlio è 1:1.

Da qui la necessità di adottare talvolta maniere spicce o brusche,

ma non certo maltrattanti; e) la scuola ospita tanti stili educativi quanti sono i bambini nella classe e concilia le differenti usanze tra le differenti famiglie ed etnie; f) va infine sottolineato che la figura maschile presente a casa non esiste a scuola dove invece la maestra interpreta contestualmente l’autorità materna e paterna.

Possiamo quindi affermare, senza alcun timore di smentita, che una maestra può trovarsi con 29 diversi stili educativi da amalgamare nella classe a lei assegnata.

Lo stile educativo della maestra, unico avvezzo a operare in ambiente parafamiliare, è giocoforza esposto alla critica di tutti gli altri attori che però non possiedono la minima conoscenza della differenza tra ambiente familiare e parafamiliare; g) infine la scuola è un ambiente professionale (la maestra vi lavora) mentre l’ambiente domestico ospita affetti e relazioni familiari.

Tutte queste considerazioni dovrebbero bastare a far riflettere sulla forzatura che si è operata accorpando i maltrattamenti a scuola con quelli in famiglia di ben altra portata poiché indubbiamente più frequenti e gravi.

Scuola senza pace

Tornando alla recente sentenza della Cassazione, che sancisce il risarcimento per la cosiddetta “violenza assistita” senza l’obbligo della certificazione del danno psichico, è prevedibile un aumento delle cause legali (facilitato anche dal gratuito patrocinio) per ottenere facili indennizzi ai danni delle povere e sprovvedute maestre.

È ora opportuno chiedersi se istituzioni (MIM) e sindacati continueranno a ignorare questo fenomeno, squisitamente ed esclusivamente italico, o vorranno restituire ai loro dipendenti/ lavoratori ciò che alla scuola appartiene ma, soprattutto, la necessaria serenità professionale per le maestre che non sono “maestreghe”.

Alle mamme, che spesso hanno difficoltà a gestire il proprio bambino in età prescolare, alle istituzioni, ai sindacati, alla politica chiediamo infine se si rendono conto di quanto sia faticoso e difficile insegnare contemporaneamente, fino a 29 alunni, che spesso sono extracomunitari e non spiccicano una parola di italiano. E tutto ciò, non per un solo giorno, una settimana o nove mesi, ma per 40 anni consecutivi.

Un lavoro realmente “usurante”, ma attualmente riconosciuto solo come “gravoso”.

Sono pertanto necessari e urgenti i seguenti passaggi:

  • Restituire al dirigente scolastico il compito di verificare e risolvere eventuali abusi dei mezzi di correzione, o presunti maltrattamenti, intervenendo tempestivamente coi propri strumenti per risolvere contenziosi coi genitori;
  • Prima di avviare indagini l’A.G. interagisca sempre col dirigente scolastico – anziché cortocircuitarlo – per sollecitarlo a intervenire prontamente con la soddisfazione delle parti e prima che gli episodi integrino effettivamente la soglia del penalmente rilevante;

Entro certi limiti, possono essere considerati fisiologici i conflitti tra maestra e genitori per le ragioni prima evidenziate. Tenuto inoltre conto che la scuola risulta essere l’ambiente più sicuro per un bambino (assai più delle mura domestiche), deve essere sempre prima valutata l’eventuale responsabilità familiare (in quanto prima agenzia educativa) negli episodi denunciati.

Questi piccoli ma utili accorgimenti serviranno a restituire la necessaria serenità alle maestre italiane, al pari delle colleghe degli altri Paesi, nonché a liberare uomini e sostanziose risorse delle FFOO per attività essenziali quali la lotta ai femminicidi.

Leggi l’articolo: Considerazioni sullo sciopero del 22 settembre

SEGUICI SUI CANALI SOCIAL

ISCRIVITI AL SINDACATO

You may also like