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Unicobas vince al TAR del Lazio: diritto ai verbali con risultati CSPI 2024

by Unicobas Lombardia
Unicobas vince al TAR del Lazio diritto ai verbali con risultati CSPI 2024

Unicobas vince al TAR del Lazio: diritto ai verbali con risultati CSPI 2024. Avevamo diritto ad avere i verbali provenienti dalle scuole con i risultati delle elezioni CSPI 2024 ed il foglio excel con raccolta dei dati complessivi.

Unicobas:

Ora auspichiamo che i responsabili del diniego sui dati di così importanti consultazioni nazionali relative all’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, facenti capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito guidato da Valditara, si dimettano ed acquistino quella cultura democratica e costituzionale che hanno dimostrato di non conoscere e/o condividere. Ora, dopo aver segretato illegittimamente il numero delle schede bianche e nulle, si sbrighino a fornirci quanto avevamo giustamente richiesto nel corso delle operazioni elettorali a suo tempo prima della nomina degli eletti. Segno dei tempi che nessun altro sindacato abbia fatto nulla a fronte di un comportamento tanto singolare del Ministero

(Stefano d’Errico, Segretario Nazionale Unicobas).

Unicobas: di seguito ampi stralci della sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso proposto da Unicobas Scuola e Università, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Sara Merlo, Cinzia Cannarsa

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Uff. Scolastico Reg Lazio Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale Ufficio VI Ambito Territoriale Roma, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,

per l’annullamento

– dei provvedimenti prot. n. 51303 e n. 51304 del 30/07/24, recante diniego parziale espresso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza c/o Ufficio Scolastico Regionale del Lazio sull’istanza di riesame della domanda di accesso generalizzato ex art. 22 D.Lgs. n.33/13 inviata a mezzo pec dalla ricorrente il 3/7/24 (protocollo 15/7/24) per aver accesso alla documentazione come precisata nella menzionata domanda. nonché per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a ricevere copia della documentazione richiesta con conseguente ordine all’Amministrazione competente di esibizione e rilascio.

Unicobas fatto e diritto

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente espone che il 7 maggio 2024 si sono svolte le votazioni per l’elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione, organo di consulenza del Governo per le questioni inerenti l’organizzazione, il funzionamento ed il perfezionamento dei servizi dello Stato e degli enti pubblici, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con Decreto 234 del 5/12/24.

In data 31/5/24, l’Associazione ricorrente ha presentato via pec istanza di accesso generalizzato ex art. 22 D.Lgs. n. 33/13: presso a) l’URP del MIM,

b) la Commissione elettorale Centrale c) ed i Nuclei Elettorali Territoriali delle 5 province laziali costituiti presso gli ambiti territoriali degli Uffici Scolastici Regionali ex art. 15 D.M. n.234 del 5/12/23, al fine di acquisire la documentazione non oggetto di pubblicazione obbligatoria afferente la procedura di elezione delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e, quindi:

1

copia integrale del processo verbale denominato “allegato 1 parte terza” ex comma 3 art. 33. Operazioni di scrutinio, di cui al Decreto R0000234.05-12-2023, inviato da ciascuna Istituzione scolastica sul territorio di riferimento al rispettivo Nucleo Elettorale Provinciale (di Roma, Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone);

2

copia integrale del processo verbale denominato “allegato 7” di cui alle previsioni del comma 1 art. 34. Adempimenti dei nuclei elettorali provinciali e regionali, di cui al Decreto R0000234.05-12-2023 di ciascun Nucleo Elettorale Provinciale sul territorio di riferimento; 3) foglio di lavoro con tutti i dati inseriti dai singoli nuclei Territoriali Provinciali.

Dei 5 Nuclei Territoriali (Rieti, Frosinone, Latina, Roma e Viterbo), solo quello di Viterbo ha inviato la documentazione mentre, silenti gli uffici di Rieti e Frosinone, quelli di Roma e Latina hanno denegato parzialmente l’accesso.

In particolare,

espone sempre la ricorrente, che gli Uffici di Roma e Latina hanno ritenuto, rispetto al documento n.1) “…la trasmissione di quanto richiesto, stante il cospicuo numero di documenti (più di 500), comunque in altro modo accessibili, determinerebbe un inutile oltre che notevole aggravio di lavoro in grado di interferire con il buon andamento della Pubblica Amministrazione.” e, rispetto al n.2) la natura di “…mero foglio di lavoro utilizzato informalmente, al solo fine di facilitare la redazione del verbale conclusivo..”.

In data 3-15/7/24, la ricorrente ha presentato istanza di riesame ex art. 5/7 D.Lgs. n. 33/13 al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso il MIM, relativamente al denegato accesso.

Unicobas

In data 30/7/24, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha ulteriormente denegato l’accesso ai documenti detenuti dai menzionati ambiti territoriali confermando le motivazioni invocate dagli Uffici al contempo invitando “. .i Nuclei Territoriali Provinciali interessati a trasmettere l’istanza di accesso ai verbali in argomento direttamente alle scuole interessate, le quali provvederanno a dare diretto ed esclusivo riscontro alla sigla interessata “.

Il parziale diniego espresso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, presso l’Ufficio Scolastico Regionale Lazio, ad avviso della ricorrente, è palesemente illegittimo e gravemente pregiudizievole dei diritti e degli interessi legittimi della stessa, che ne chiede l’annullamento con contestuale accertamento del proprio diritto all’accesso ex art. 22 D. Lgs. n.33/13 nei modi in cui è stato esercitato.

Il motivo di doglianza evidenzia la “violazione e falsa applicazione degli arti. 97 costituzione e 5/2°d.lgs. n. 33/2013 eccesso di potere per manifesta illogicità.

Ritiene il Collegio che debba premettersi come sia il Ministero dell’istruzione e del merito a dover essere individuato quale amministrazione resistente, e ultimo destinatario della domanda di accesso agli atti, dal momento che i singoli uffici territoriali scolastici non hanno personalità giuridica.

Tanto premesso, deve ritenersi che il ricorso sia fondato e pertanto vada accolto, per le ragioni che seguono. In sostanza il Ministero nega l’accesso agli atti richiesti in ragione della massività della richiesta con riferimento ai verbali formati e detenuti dalle Istituzioni scolastiche e del carattere di mero strumento di lavoro del foglio excel richiesto.

Quelli evidenziati dall’Amministrazione sono però rilievi irragionevoli tenendo conto della situazione concreta, e le modalità prescritte dalla stessa appaiono per più versi emulative.

In particolare,

a seguito di istruttoria svolta dal Collegio (cfr. ordinanza 10386/2025) risulta che i verbali in argomento sono stati trasmessi dalle scuole al Nucleo elettorale provinciale in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata e/o ordinaria, quindi la loro individuazione ed invio alla ricorrente, ovvero il loro inserimento in un “pen drive”, non appare particolarmente dispendioso.

Invece, sarebbe sproporzionato chiedere alla ricorrente di rivolgersi a tutti gli istituti scolastici della regione al fine di avere il riscontro richiesto a cui la stessa ha diritto in base alla legge.

Anche con riguardo al foglio excel le argomentazioni dell’Amministrazione non possono trovare seguito.

Difatti l’utilizzo di sistemi informatici, dagli algoritmi al c.d. machine learning, va inteso quale modulo procedimentale per lo svolgimento dell’attività autoritativa in modalità più efficienti ed è regolato dai principi di conoscibilità e comprensibilità, non esclusività della decisione algoritmica e non discriminazione algoritmica.

Alla luce dei suddetti principi, a chi richiede l’accesso non sono opponibili le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2025, n. 4929), tanto meno le loro specifiche caratteristiche anche con riguardo ai software e sistemi applicativi utilizzati.

Nel caso di specie, l’Amministrazione non ha chiarito per quale ragione considera il menzionato foglio excel non ostensibile, trattandosi non di un mero strumento di lavoro ma bensì di un documento ricognitivo degli accertamenti di cui ad altri atti amministrativi e su cui si fondano ulteriori provvedimenti.

In definitiva, quindi,

il ricorso va accolto quanto all’istanza di accesso agli atti presentata, nei termini sopra esplicitati.

Le spese di lite possono essere compensate, attesa la novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti e termini di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

Leggi l’articolo: Monzù Unicobas: l’entusiasmo di Valditara per le assunzioni è una mancanza di rispetto per i precari

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