Covid 19: Giungono in sindacato numerose richieste di spiegazioni relative il periodo di comporto. Pubblichiamo un riepilogo delle disposizioni previste dal decreto e dal recente DPCM che riguardano il personale della scuola e come dovranno essere considerate alcune assenze dal lavoro per tale personale.
il periodo trascorso in malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria
con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile nel periodo di comporto‘.
Covid 19 ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del DL n 18/2020
convertito in legge n. 27/2020, tuttora vigente nonostante la cessazione dello stato di emergenza (decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022), la malattia dei docenti a tempo indeterminato e determinato, anche per i supplenti brevi e saltuari, riferita alla positività COVID-19, è un’assenza giustificata senza alcun comporto e senza nessuna trattenuta dal cedolino.
Ricordiamo che l’art.87, comma 1 del decreto legge n.18/2020 non è stato abrogato o modificato da altra disposizione di legge.
Bisogna ricordare che l’art 71, comma 1, del Decreto Legge n 112/2008
convertito dal Parlamento con alcune modificazioni, nella Legge n. 133/2008, prevede che:
per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio.
In buona sostanza questa norma, voluta dall’allora Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, decurta la parte accessoria del cedolino, di circa 7-8 euro al giorno di malattia fino ad un massimo di 10 giorni.
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