Obbligo vaccinale , richiesta retribuzione. Si segnala a tutto il personale docente e non la possibilità di richiedere le retribuzioni trattenuta in conseguenza della sospensione dall’attività lavorativa a partire dal 15 dicembre 2021, in conseguenza dell’intervenuto obbligo vaccinale per il personale scolastico.
(Obbligo vaccinale richiesta retribuzione)
Con sentenza dello scorso 10 maggio 2022, il Giudice del Lavoro di Treviso, Dott. Massimo Galli, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito dai docenti sospesi e la possibilità per gli stessi di richiedere le retribuzioni trattenute in conseguenza della.
Il Giudice ha precisato che il risarcimento dovrà essere quantificato facendo riferimento alle retribuzioni non percepite a partire dallo scorso 15 dicembre 2021, data di entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La sentenza in esame evidenzia soprattutto come le modifiche contenute nel decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022
(che aveva consentito la reintegra dei docenti non vaccinati presso il posto di lavoro con adibizione a mansioni di “supporto”) abbiano valore retroattivo
Ciò significa, secondo il Giudice, che l’abrogazione della sospensione dalla retribuzione sia da considerarsi a partire dal 15 dicembre 2021, poiché sempre secondo il Giudice del Lavoro di Treviso, le richieste avanzate dai ricorrenti di declaratoria di illegittimità della sospensione dall’attività lavorativa intervenuta, “in seguito all’entrata in vigore della nuova norma, hanno perso di attualità nel senso che non sono più supportate da un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia sia per quanto riguarda l’azione cautelare sia per quanto riguarda la domanda di merito, poiché devono ritenersi essere state soddisfatte dal legislatore prima ancora che in sede giudiziale”.
Obbligo vaccinale retribuzione
Pertanto assumendo come acquisito il principio secondo il quale la sospensione dei docenti dall’attività lavorativa sia da ritenersi decaduta a partire dal 15 dicembre 2021, vanno a decadere anche le conseguenze ad essa collegate ed in particolare la sospensione dalla retribuzione.
È, quindi, possibile, sulla scorta del precedente giurisprudenziale, agire per ottenere la restituzione delle retribuzioni non percepite.
nb. il ricorso di carattere nazionale verra’ gestito dalle segreterie regionali unicobas della lombardia e della sicilia
Scarica il documento e inoltralo a unicobas.regionelombardia@gmail.com
(Obbligo vaccinale retribuzione)
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