Docenti non vaccinati lavoreranno 36 ore la nota e le azioni sindacali a tutela dei lavoratori. Obblighi vaccinali a carico del personale della scuola – quesiti.
Con riferimento alla nota n. 620 del 28 marzo 2022
con cui sono state definite le modalità atte a garantire la continuità didattica a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 24/2022 stanno pervenendo a questo Dipartimento quesiti in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale che, in applicazione dell’art. 4-ter.2, comma 2, del decreto-legge 44/2021, introdotto dall’art. 8 del citato decreto-legge n. 24, non può svolgere le attività didattiche a contatto con gli alunni.
Docenti: in proposito, anche sulla base dei pareri legali acquisiti
si ritiene che per l’individuazione delle attività a supporto dell’istituzione scolastica a cui adibire il menzionato personale docente ed educativo si dovrà fare riferimento all’art. 3 del CCNI del 25 giugno 2008, che individua tra le attività di supporto alle funzioni scolastiche il servizio di biblioteca e documentazione, l’organizzazione di laboratori, il supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deli- berata nell’ambito del progetto d’istituto.
Inoltre per quanto concerne la determinazione dell’orario di lavoro
la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all’insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l’attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all’articolo 26 della legge 448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.).
Docenti: resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall’art 4 ter 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 44/2021
provvederanno d’ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati.
Tutti gli interessati sono invitati a dare tempestiva comunicazione a questo sindacato scrivendo a unicobas.regionelombardia@gmail.com
Leggi l’articolo Ricorso contro obbligo vaccino
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