Formazione : In merito all’aggiornamento la scrivente O.S. ricorda che:
La legge non definisce nessun tetto di ore di formazione obbligatoria, né sono presenti decreti o disposizioni ministeriali attuativi relativamente all’aggiornamento per anno scolastico.
Obbligatorietà
L’obbligatorietà prevista dal comma 124 della legge 107/15 non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del PTOF e le disposizioni in merito del Collegio dei Docenti (solo se cogenti per l’intera scuola).
Inoltre nel “Piano Nazionale della Formazione” emanato dal MIUR non c’è alcuna quantificazione temporale delle unità formative (in cui si devono articolare le attività di formazione).
La formazione e l’aggiornamento, in quanto interni alla funzione docente, possono essere disposti durante l’orario di servizio o, se retribuiti, oltre lo stesso (vigente CCNL).
Formazione e legge 107/15
La legge 107/15 propone un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola, in particolare per quanto concerne la formazione del personale docente.
Nel dettaglio al comma 124 si legge: “nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La stessa legge non modifica la modulazione delle ore di servizio così come stabilite dal vigente CCNL.
Per evitare problemi interpretativi si ricorda che:
- Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento (comma 4, art. 28, CCNL 2007/2009). Oltre l’orario di insegnamento e/o di presenza fisica a scuola.
- Il contratto ribadisce che gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione. Con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi di scuola.
- Si ribadisce che le attività di formazione, sempre votate dal collegio dei docenti se d’interesse dell’istituto, possono svolgersi in orario di servizio o in orario aggiuntivo. La formazione viene riconosciuta tra le attività funzionali all’insegnamento, ma in questo caso devono essere retribuite. Si ricorda che nella delibera andrà specificato se la partecipazione ai corsi deve avvenire su base facoltativa o cogente e per quali figure professionali.
La formazione e l’aggiornamento devono essere liberi e consapevoli
- Secondo il MIUR la formazione liberamente affidata all’iniziativa dei docenti contribuisce alla crescita dell’intera comunità professionale e diventa uno stile di lavoro collaborativo. Pertanto deve essere garantita la piena salvaguardia del principio della libera scelta da parte del singolo docente.
- Partendo dai nostri bisogni reali è possibile adempiere alla formazione seguendo corsi di aggiornamento scelti liberamente. Anche provvedendo autonomamente al proprio aggiornamento o procedere alla costituzione di gruppi che autogestiscano il proprio percorso.
- Onde evitare che l’aggiornamento sia obbligatorio per tutto il collegio, nella delibera va esplicitato che la partecipazione è rivolta agli insegnanti interessati.
- Le conferenze dei Servizi dei Dirigenti Scolastici (nota MIUR del 7/6/2016) non possono coartare le Delibere dei Collegi dei Docenti.
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